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Ordinanza — n. 21174/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding excessive sentencing, upholding judge's discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Seno Pasquale inadmissible, rejecting his claim that the sentence exceeded statutory minimums. The court found the lower court's sentencing discretion properly exercised based on relevant aggravating and mitigating factors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is broad and not subject to appellate review unless the reasoning is manifestly flawed.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions appellate review limits procedural inadmissibility judicial reasoning standard motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Seno Pasquale; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dalla Corte di appello in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la sanzione base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove è dato rilievo, ai fini della dosimetria della pena, al disvalore dei fatti in relazione al numero dei beni ricettati e ai precedenti penali a carico dell'imputato) che costituiscono indici di commisurazione della pena;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La Consigr nsore La P