Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and merit-based judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cardillo Michele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for theft and money laundering qualifications but failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The court rejected these claims as mere repetitions of previous appeals and noted the appellate court's negative prognosis on the defendant's future behavior.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, critical analysis, and if the lower court's decision on sentencing involves a typical judgment of merit that does not fall under the scope of illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO MICHELE nato a SAN SEVERO il 15/12/1975 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cardillo Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso nella sentenza impugnata ( pagine da 4 a 8) ove si evidenzia che sulla vettura compendio di furto trovata nella officina di cui l'imputato era titolare erano in corso - al momento dell'intervento della polizia giudiziaria - operazioni di smontaggio, idonee ad ostacolare l'identificazione e provenienza delittuosa con conseguente prova del quid pluris che connota la fattispecie di riciclaggio differenziandola da quella di ricettazione; con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, sicchè la doglianza deve considerarsi non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta in primo luogo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama, quali elementi negativi, la gravità del fatto commesso in concorso con altro soggetto in regime di arresti domiciliari ed autorizzato a lavorare presso l'officina gestita dall'imputato, l'entità del danno arrecato alla vettura ed il precedente specifico; manifestamente infondata è anche l'ulteriore doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena come rideterminata dalla Corte che, indicando i dati fattuali ostativi alle attenuanti generiche, ha implicitamente formulato un giudizio di prognosi negativa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., tipicamente di merito e che non scade nell'illogicità. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il