Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-prosecution grounds at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diao Madoune inadmissible because the defendant had explicitly waived the grounds for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code during the first instance proceedings. Although the defense attorney initially raised these arguments, they were subsequently abandoned in the court record, leaving only a request for sentence reduction which was granted. The court ruled that introducing waived grounds at the appellate stage violates procedural rules, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The court cannot admit grounds for appeal that were expressly waived by the defense in the preceding instance, rendering such arguments inadmissible at the level of jurisdiction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAO MADOUNE nato il 11/12/1983 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diao Madoune; Letta la memoria difensiva depositata; rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte di merito sui motivi di appello riguardanti l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria; rilevato che in relazione a tali motivi è intervenuta rinuncia, come attestato nel verbale di udienza ove è riportato che il difensore dell'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo alla mera riduzione della pena che è stato oggetto di accoglimento; ritenuto che non è consentito addurre in sede di legittimità motivi per i quali, nel grado di giudizio antecedente, si è fatta espressa rinuncia, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La C s í ..- estefrisore ---....___ La Presidente