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Ordinanza — n. 21165/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on minor circumstance mitigation for theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferrara Fabio inadmissible regarding the failure to apply the minor circumstance mitigation for theft. The Court of Appeal had already excluded this mitigating factor based on the predatory nature of the repeated threats involving a gun, a fact assessment not subject to review here. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the application of mitigating circumstances already decided by the Court of Appeal, rendering an appeal based on alleged lack of reasoning on such points inadmissible.

Parole chiave

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minor circumstance mitigation theft offense predatory behavior lack of reasoning inadmissible appeal Court of Appeal review procedural inadmissibility circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
86 del 2024 in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, con apparato giustificativo congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella pronuncia del Giudice delle leggi, la Corte di appello (pag.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 628 cod. pen
86 del 2024 in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, con apparato giustificativo congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella pronuncia del Giudice delle leggi, la Corte di appello (pag.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA FABIO nato a NAPOLI il 24/05/1979 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferrara Fabio; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta con la sentenza additiva della Corte costituzione n. 86 del 2024 in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, con apparato giustificativo congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella pronuncia del Giudice delle leggi, la Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) ha escluso l'invocata diminuente, con considerazioni in fatto non sindacabili in questa sede, compiendo una valutazione complessiva della azione predatoria che ha ritenuto grave in ragione della minaccia, perpetrata più volte dall'imputato nei confronti della persona offesa e consistita nel prospettarle di utilizzare la pistola che affermava di avere con sé; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.