Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding threat element in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ulisse Floriano inadmissible due to a lack of motivation concerning the threat element in a criminal liability case. The lower court had thoroughly argued that a mediated threat existed, supported by victim statements, witness testimonies, and phone geolocation data. Consequently, the court rejected the claim that the first-instance judgment failed to substantiate the threat required for conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 629 cod. pen.; The appeal alleging a lack of motivation regarding the constitutive elements of a threat is inadmissible when the lower court has sufficiently reasoned the existence of a mediated threat based on victim declarations and corroborating evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULISSE FLORIANO nato a PESCARA il 24/11/1954 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ulisse Floriano; rilevato che con l'unico motivo proposto si deduce il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. (capo 2 di imputazione), in particolare in punto di sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata avendo la Corte di merito (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) compiutamente argomentato in ordine alla minaccia (sia pure mediata) posta in essere dall'imputato e direttamente collegata alla pretesa di rilascio dell'alloggio, valorizzando, in proposito, le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal portato dichiarativo dei testimoni Noè e Mancini e dalla geolocalizzazione del telefono dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La Co estepsore La Presid