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Ordinanza — n. 21162/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claims regarding lack of reasoning and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding liability, non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, and general mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was logical, based on criminal records, and sufficient to deny mitigating factors without listing every single element.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on relevant facts, as it is not required to consider all favorable or unfavorable elements when denying general mitigating circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of reasoning defect non-punishment ground general mitigating circumstances inadmissible appeal criminal record habituality court costs and fines abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASTROPIETRO DANIELE nato a ROMA il 24/03/1969 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Mastropietro Daniele; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato: la Corte di merito con apparato argomentativo esente da vizi logici e aderenti alle risultanze processuali, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg.7-8) valorizzando congiuntamente plurimi elementi fattuali (non valutabili in questa sede) ritenuti idonei ad integrare l'elemento costitutivo degli artifizi e raggiri integranti il reato di truffa ed il dolo di reato. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è pure manifestamente infondato avendo la Corte di merito ritenuto sussistente la condizione ostativa della abitualità del comportamento, fondandola sui numerosi precedenti penali della stessa indole annotati sul certificato del casellario giudiziale ( pagina 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è, del pari, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di un costrutto argomentativo esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nel caso di specie il giudice di merito ha evidenziato i numerosi precedenti penali specifici ed il rilevante danno causato con riferimento alle condotte di reato non prescritte; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 202