Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on minor theft mitigation circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cerquetti Massimiliano inadmissible due to a manifestly unfounded claim regarding the lack of reasoning on a mitigating circumstance. The lower court correctly denied the reduction because the stolen bar's value was 1,500 euros and the victim was deprived of its use, meeting the threshold for minor theft. The appellate court's assessment was deemed logically sound and free from legal errors, thus not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The appellate court's evaluation of a minor theft circumstance based on the value of the stolen item and the victim's loss is not subject to cassation review if free from logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cerquetti Massimiliano; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello (pagg. 5-6 della sentenza impugnata) ha motivato il diniego della diminuente in modo congruo e senza alcuna illogicità ed al riguardo ha affermato che il banco bar oggetto di appropriazione indebita aveva un valore economico di 1.500,00 euro e che la condotta di reato aveva anche impedito alla persona offesa di far fruttare detto bene, cedendolo in godimento a terzi, dietro corrispettivo, così applicando correttamente l'orientamento costante di legittimità secondo cui, ai fini della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre innanzitutto considerare il danno in sé, da valutarsi in relazione al valore della cosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile.
Si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, come nella specie, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La Co stensore