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Ordinanza — n. 21158/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic violation claim lacks specific legal and factual grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cardone Jacopo Gianfranco inadmissible due to a generic violation claim. The appellant argued the Court of Appeal failed to issue an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this reason lacked specific legal and factual support. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds did not correlate with the contested decision, rendering the complaint inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of the statutory duty to acquit is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the decision's reasoning and the alleged legal error.

Parole chiave

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generic appeal grounds acquittal duty violation procedural inadmissibility correlation requirement Criminal Procedure Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali licenziamento in tronco motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Cardone Jacopo Gianfranco; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione proposto, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
per non avere la Corte di appello pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi della norma citata, è generico perché non indica le specifiche ragioni di diritto e di fatto che lo sorreggono; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Cardone Jacopo Gianfranco; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione proposto, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE JACOPO GIANFRANCO nato a MONCALIERI il 16/09/1991 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cardone Jacopo Gianfranco; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione proposto, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi della norma citata, è generico perché non indica le specifiche ragioni di diritto e di fatto che lo sorreggono; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), ne deriva l'inammissibilità, si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La ConsJaliràstensore La Presidente