Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing lower court's valid reasoning on trademark counterfeiting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maturi Flavio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's judgment on trademark counterfeiting under Articles 648 and 474 of the Penal Code lacked sufficient motivation regarding the defendant's knowledge of the counterfeit nature of the goods. The court rejected this claim, finding the arguments were merely repetitive of the detailed and logically sound reasoning already provided by the Court of Appeal of Rome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the censure of the lower court's decision without presenting new grounds or arguments, as the facts and legal reasoning have already been fully examined and validated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATURI FLAVIO nato a ROMA il 04/04/1982 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maturi Flavio, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui ~iute, il ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure (il difetto di conoscenza o di conoscibilità dell'imputato in ordine alla natura contraffatta dei marchi apposti sui capi di abbigliamento posti in vendita) già compiutamente esaminate e vagliate dalla Corte di merito con motivazione puntuale ed esente da vizi logici (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e volte a riproporre un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d