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Ordinanza — n. 21156/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Toscano Lorena and Valastro Joseph Manuel inadmissible. The court found the first grounds for appeal generic because they merely complained of a lack of argumentation without specifying the actual legal errors, violating procedural requirements. The second ground was rejected as manifestly unfounded since the lower court's reasoning on sentencing and alternative penalties was logical and properly motivated. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and arguable; generic complaints lacking concrete elements or manifestly unfounded arguments based on the lower court's explicit reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility of appeal criminal liability judgment sentencing discretion procedural requirements lack of argumentation court costs sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOSCANO LORENA nato a CATANIA il 12/01/1997 VALASTRO JOSEPH MANUEL nato a CATANIA il 06/08/1993 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Toscano Lorena e Valastro Joseph Manuel; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente Toscano Lorena lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è generico e quindi inammissibile per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.: a fronte di un apparato argomentativo concretamente esistente e logico (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi a dolersi apoditticamente della assenza di argomentazioni in ordine al dolo del reato; ciò non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che è parimenti inammissibile per genericità anche il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Valastro Joseph Manuel lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, in quanto fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare quindi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente Toscano lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra i reati e con cui, entrambi gli imputati, si dolgono altresì della mancata applicazione di una pena sostitutiva è manifestamente infondato: la Corte di merito ha ampiamente argomentato in modo non illogico con riferimento sia alla congruità dell' aumento di pena operato a titolo di continuazione, parametrato sul concreto disvalore del fatto, sia alle ragioni per le quali ha ritenuto l'inidonea alla rieducazione l'invocata pena sostitutiva, così esprimendo un giudizio discrezionale correttamente motivato e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2025 La Co si este