Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper criticism of fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cizmic Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding liability for robbery, but the court found his arguments constituted impermissible criticism of the lower court's fact-finding and evidence assessment. Since these issues fall exclusively within the discretion of the trial judge, the appeal was rejected despite the complete motivation provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals containing mere criticism of the factual reconstruction or evaluation of evidence are inadmissible as they pertain solely to the exclusive discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC GIULIANO nato a ROMA il 11/02/1984 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cizmic Giuliano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (capo 3 di imputazione), è inammissibile perché contenente censure concernenti la ricostruzione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio e, dunque, profili rimessi alla esclusiva valutazione del giudice di merito che ha fornito una compiuta motivazione, immune da censure logiche ma anche conforme al paradigma legale della fattispecie di rapina (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 april