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Ordinanza — n. 21153/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals contesting criminal convictions and sentencing discretion as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Massimo and Andrea Matera inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued violations of specific criminal code articles regarding evidence and sentencing, but the court found these arguments unoriginal and outside the scope of appellate review. Consequently, the court rejected the claims for lack of critical analysis and inadmissibility regarding sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: Appeals must demonstrate specific misinterpretations of evidence or procedural errors; generic re-evaluation of facts or arguments already critically examined by lower courts renders them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis sentencing discretion review appellate jurisdiction limits repetitive legal arguments sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
(per entrambi i ricorrenti) e quella dell'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
(per entrambi i ricorrenti) e quella dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATERA MASSIMO nato a SAN SEVERO il 15/06/1985 MATERA ANDREA nato a SAN SEVERO il 02/03/1981 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Massimo Matera e Andrea Matera; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. (per entrambi i ricorrenti) e quella dell'art. 131 bis cod. pen. (per il solo Massimo Matera), sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori a carico di Massimo Matera e sul concorso nel delitto da parte di Andrea Matera, nonché sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria come truffa e non come mero illecito civilistico); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata prevalenza ovvero equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con igliere Estensore La P