Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for reasoned complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate complaint regarding the sentencing reasoning. The appellant argued the lower court failed to specify elements for the criminal liability under Article 648 of the Penal Code, but the court found the original judgment's logic sound on pages 1-3. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure to allow the appellate judge to exercise its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the complaint is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ELISABETTA nato a PALERMO il 12/10/1982 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Bella Elisabetta, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta alle pagine 1-3 della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025 Il C n ig Estgnsor Il Presidente