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Ordinanza — n. 21151/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Fiore inadmissible and ordered him to pay court costs. Fiore argued that the lower court's decision contained a motivational defect regarding the criteria used to evaluate evidence for his criminal liability. The court rejected this claim because the appeal was deemed entirely generic, offering only abstract deductions without the necessary legal reasons or factual data to support the request.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic or abstract arguments lacking factual and legal grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of factual support motivational defect rejection court costs award reati contro la tranquillità pubblica legge sui percorsi pedonali spazio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE ANTONINO nato a CALTANISSETTAil 14/08/1979 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Fiore; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione ai criteri di valutazione delle prove fondanti il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Consigliere