Italian Court dismisses appeals for lack of specific argumentation and generic testimony admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Bovino Guerino and Bovino Antonella inadmissible. The court found the arguments repetitive of those already rejected in the second instance and the testimony inadmissibility claim generic. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific, new arguments; mere repetition of rejected grounds or generic challenges to witness testimony without concrete factual critique renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOVINO GUERINO nato a ASTI il 13/08/1976 BOVINO ANTONELLA nato a ASTI il 11/11/1979 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Bovino Guerino e Bovino Antonella, letta le conclusioni scritte (con relativa nota spese) depositate dalla parte civile Pozzetto Francesca quale rappresentante legale della società Alto Verbano s.r.I.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Bovino Guerino ed il primo motivo di ricorso proposto da Bovino Antonella, con i quali si deduce il vizio di motivazione posto a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 640 cod. pen. contestati ai capi A), B) e F), è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( pagine 7-8 della sentenza impugnata), dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che è manifestamente infondato e comunque generico anche il secondo motivo di ricorso proposto da Bovino Antonella, con il quale si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante Coppola Santo il quale, nel descrivere l' attività di indagine svolta, avrebbe richiamato accertamenti e documenti non contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e non sottoposti al vaglio delle parti durante la deposizione dibattimentale.
Il teste di polizia giudiziaria, chiamato a deporre in sede dibattimentale, ben poteva riferire sugli accertamenti effettuati, ancorchè non confluiti in una annotazione depositata al fascicolo del Pubblico Ministero, ovvero in documentazione a disposizione delle parti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che nulla va liquidato, a titolo di rifusione delle spese e di onorari, in favore della parte civile Pozzetto Francesca le cui conclusioni scritte non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di concreti argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata, nonché la sussistenza di rapporto causale tra il reato ed il danno subito (cfr.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, Smiroldo, Rv. 260520 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l'istanza di condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte civile. Così deciso, il 15 aprile 2025 Il C