Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Louis Nobel Mbella inadmissible and ordered him to pay costs. Mbella argued that the Court of Appeal erred in denying the mitigating circumstance of minor offense under Article 628 of the Penal Code and failed to consider the low value of stolen goods. The court rejected these claims as unoriginal, noting they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower judges with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBELLA LOUIS NOBEL nato il 20/06/1991 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Louis Nobel Mbella; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) e la mancata considerazione del valore modesto della merce sottratta ai fini della concessione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la attenuante di conio pretorio, pur riconoscendo la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, oltre alle attenuanti generiche, in considerazione delle modalità violente della condotta che hanno indotto ad escluderne la lieve offensività); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsiglier Estensore La Preside