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Ordinanza — n. 21148/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for tax evasion and fraud due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mamouni Youssef inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning regarding tax evasion and fraud, but the court found these arguments ungrounded and inconsistent with established legal principles. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a critical analysis of the merits already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a critical analysis of the underlying reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax evasion conviction fraud subjective element procedural defect review court of cassation Italy rapina reati contro il patrimonio reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Letto il ricorso di Youssef Mamouni; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 628 cod. pen.
art. 385 cod. pen
Letto il ricorso di Youssef Mamouni; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMOUNI YOUSSEF nato il 25/02/2004 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Youssef Mamouni; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente per evasione, peraltro pacificamente ammessa dallo stesso durante l'esame di convalida); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Cons