Criminal appeal dismissed for reiterating non-specific arguments regarding minor participation mitigation in robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the denial of mitigation for minor participation in robbery, but the court found these points lacked specific argumentation. Consequently, the appeal was dismissed as it failed to provide a substantive critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disavowed by the court of first instance without providing a specific and arguable critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA OMAR nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jatta Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione dell'art. 114 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al contestato delitto di rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
E' consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864), dovendo l'art. 114 cod. pen. trovare applicazione laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i