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Ordinanza — n. 21147/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterating non-specific arguments regarding minor participation mitigation in robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the denial of mitigation for minor participation in robbery, but the court found these points lacked specific argumentation. Consequently, the appeal was dismissed as it failed to provide a substantive critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disavowed by the court of first instance without providing a specific and arguable critique.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minor participation mitigation robbery crime reiteration of arguments Court of Cassazione partecipazione al reato impunità circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
152864), dovendo l'art. 114 cod. pen. trovare applicazione laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso di Jatta Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione dell'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed
n. 9491 del 07/06/1989, Pedori
251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV.
Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo
184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA OMAR nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jatta Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta ea violazione dell'art. 114 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al contestato delitto di rapina impropria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

E' consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864), dovendo l'art. 114 cod. pen. trovare applicazione laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i