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Ordinanza — n. 21146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of lower court arguments and lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Zaoli Ali's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the crime and the application of a mitigating circumstance regarding minor damage, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that no legal violation occurred and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 62 n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed by the lower court without presenting new grounds, and a mitigating circumstance for robbery requires a comprehensive assessment of harm to both property and personal integrity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments robbery reclassification mitigating circumstance robbery Supreme Court of Cassation court costs and fine legal violation finding commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.
Letto il ricorso di Zaoli Ali, ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 628, comma secondo, cod.
Art. 62 n. 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Zaoli Ali, ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 628, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOLI ALI nato il 19/11/1963 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zaoli Ali, ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 628, comma secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato dalla destrezza - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, nonché nella richiesta di rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso- con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al principio di diritto secondo cui «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» ( Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15