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Ordinanza — n. 21145/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Straniero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding the existence of a crime and non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found these grounds repetitive of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats grievances already adequately addressed by the appellate court without presenting new, specific, and critical legal arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetition of grievances Article 131 bis Penal Code Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANIERO CARMELO nato a MILITELLO IN VAL DI CATANIA il 09/05/1971 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Straniero; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, è meramente ripetitivo della doglianza già formulata in grado di appello, ove ha trovato adeguata risposta in una motivazione chiara e priva di illogicità manifesta, nemmeno correttamente enucleata nel ricorso per cassazione, che dunque non si confronta con la sentenza impugnata, condannando il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità per aspecificità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda pag. 7 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con ig