Italian court dismisses appeal for generic lack of specific legal and factual grounds under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Sonia Pianura inadmissible due to a generic and insufficiently specific ground of challenge. The appellant contested the lower court's refusal to acquit her under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding Article 648 of the Penal Code but failed to provide specific legal or factual reasons. The court ruled that such vagueness violates the requirement for a reasoned appeal, rendering the complaint inadmissible under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of challenge is generic and lacks specific legal or factual reasons supporting the alleged violation of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANURA SONIA nato a TORINO il 04/05/1976 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pianura Sonia; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta la violazione di legge con riferimento alla mancata pronuncia di assoluzione ex. art.129 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico,limitandosi con esso a sostenere in modo del tutto apodittico l'insussistenza di elementi sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità senza indicare le specifiche ragioni di diritto e di fatto che lo sorreggono; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 202