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Ordinanza — n. 21143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to substantiate legal arguments with specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Soufiane Moutalib inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding the objective element and Article 131 bis of the Penal Code, but the court found these grounds generic and abstract. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments were either not previously raised or merely reproduced criticisms already adequately addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.; Art. 361 c.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or abstract arguments that fail to provide supporting facts or legal reasons are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 131 bis objective element court costs esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.
Art. 361 c.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUTALIB SOUFIANE "CUI 05KZEUA" nato il 24/04/1999 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Soufiane Moutalib; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, oltre che inerente a violazioni di legge deducibili, ma non dedotte in precedenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsiglier