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Ordinanza — n. 21142/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being reproducible of already reviewed censure profiles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicola Marcone inadmissible and ordered him to pay costs. Marcone argued that the lower court violated procedural articles regarding motivation and legal violation, but the court found these grounds unproducible. The court ruled that the appeal merely reproduced censure profiles already adequately examined and dismissed by the trial judges with correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 546 comma 1 lett. e) and Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals based on reproducible censure profiles of already reviewed arguments are inadmissible as they lack critical analysis of the factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible censure procedural violation motivation defect Cassa delle ammende monopolio degli spazzacamini urbanizzazione particolare ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE NICOLA nato a SANT'ARCANGELO il 20/09/1971 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Marcone; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1 lett.

e) e 192 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto alcuna violazione della correlazione tra accusa e sentenza e sul nitido compendio probatorio comprovante il reato contestato al ricorrente); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il consig