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Ordinanza — n. 21140/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicolino Gallicchio inadmissible due to a lack of specific legal or factual arguments. The appellant's sole ground of appeal was deemed entirely generic, offering only abstract deductions without supporting reasons of law or facts. Consequently, the court rejected the request for a retrial and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal must be supported by specific legal and factual arguments; generic or abstract deductions without concrete reasoning fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments procedural costs Cassazione Roma protezione dei segni pubblici presentazione di un prodotto segno banale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Nicolino Gallicchio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Nicolino Gallicchio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICCHIO NICOLINO nato a LUNGRO il 13/08/1951 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolino Gallicchio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Consigliere Es