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Ordinanza — n. 21139/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to sufficient reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Manakra Soyfyan inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were denied without considering all favorable elements, but the court found the lower court's reasoning sufficient by referencing only decisive factors. The decision rests on the established principle that judges need not address every favorable element if they rely on relevant ones.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal is manifestly unfounded when the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a reasoned evaluation of decisive elements, without the necessity of considering all favorable or unfavorable facts deduced from the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal sufficient reasoning standard Corte di Cassazione penal procedure admissibility attenuazione della pena spese di difesa difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAKRA SOYFYAN nato il 21/07/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manakra Soyfyan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità fondata sui plurimi precedenti penali dkcui è gravato l'imputato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La Consi ste ore La Pre