Cassation court dismisses criminal appeal as inadmissible due to repetitive and generic grounds lacking critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Mastrerillo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing violated specific criminal code provisions regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of previously rejected objections without providing new critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen.; Art. 62 n. 2 e 4 cod. pen.: Appeals based on repetitive and generic grounds that fail to offer a critical re-examination of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRERILLO ANTONIO nato a TORINO il 12/01/1959 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Mastrerillo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 635, secondo comma, n. 1 e 62 n. 2 e 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione dell'aggravante di cui all'art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., stante la natura pubblica dell'alloggio di edilizia residenziale danneggiato e pag. 6 della sentenza sulle fondate ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non poter concedere le attenuanti invocate); osservato, peraltro, che si tratta di motivi ripetitivi e conseguentemente del tutto generici, poiché meramente riproduttivi di doglianze che già hanno trovato risposta, senza alcun effettivo confronto con esse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsig