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Ordinanza — n. 21137/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of lower court arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Esposito Mocerino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second instance judgment regarding charges of forgery and possession of forged documents, arguing violations of criminal procedure and sentencing guidelines. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal of Genoa, which had thoroughly evaluated the evidence of the defendant's false documents and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without presenting new grounds or distinct legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments criminal procedure violation forged documents general mitigation denial integrazione insufficiente allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Esposito Mocerino Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod.
Art. 603 cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Esposito Mocerino Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MOCERINO GIUSEPPE (CUI: 05EKCIU) nato a NAPOLI il 21/07/1988 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esposito Mocerino Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagine 7-8 della sentenza impugnata) che ha valorizzato non solo la presenza su una vettura di provenienza delittuosa dell'imputato che, seppure passeggero, aveva personalmente esibito agli operanti, in sede di controllo, una carta di circolazione falsa il cui modello in bianco risultava rubato, ma anche la disponibilità in capo a questi di documenti identificativi altrui ugualmente contraffatti (carta di identità e patente), beni di cui non aveva fornito alcuna giustificazione;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato: la Corte di merito ha sviluppato un apparato argomentativo con il quale ha implicitamente ritenuto non necessaria, ai fini del decidere alla luce delle evidenze disponibili, l'invocata integrazione istruttoria avente ad oggetto l'esame della coimputata separatamente giudicata e il titolare del contratto di noleggio rinvenuto nella vettura ricettata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancata concessione di attenuanti generiche è, del pari, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità che ha valorizzato i numerosi precedenti di polizia e giudiziari di cui è attinto l'imputato; per il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che i giudici di merito prendano in considerazione tutti gli elementi che potrebbero, giustificarne la concessione, ma è sufficiente la valutazione anche di un solo elemento che qualifichi negativamente la personalità del reo o la gravità del fatto e tra quelli che giustificano un giudizio prognostico sfavorevole sono da comprendere i precedenti giudiziari e quelli penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 Il Con Ir—e-7- tens re