Italian Court dismisses appeal regarding denial of minor offense mitigation as it concerns sentencing, not conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Abdelahamid Kouas inadmissible and ordered him to pay court costs. Kouas argued that the lower court violated the law by denying mitigation for a minor offense under Article 628 of the Penal Code. The court ruled that the contested issue pertained solely to the severity of the punishment rather than the conviction itself, rendering the appeal legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal challenging the denial of mitigation for a minor offense is inadmissible when the issue concerns the determination of the punitive treatment rather than the existence of the crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUAS ABDELAHAMID (CUI 06GT2PV) nato il 06/04/2005 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Abdelahamid Kouas; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), nonché della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per la riduzione della pena previa concessione delle invocate attenuanti, in considerazione della non irrisoria entità del pregiudizio cagionato e delle modalità violente della condotta che hanno consentito di escludere la lieve offensività della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsig