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Ordinanza — n. 21135/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming mandatory balancing of generic mitigating factors against specific recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Mellone's appeal inadmissible regarding the sentencing of a specific recidivism offense. The appellant argued that the lower court failed to balance recognized generic mitigating factors against the specific recidivism penalty. The court rejected this claim, citing the explicit legislative prohibition in Article 69, Paragraph 4 of the Criminal Code against such balancing.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; The legislative prohibition against balancing generic mitigating factors against specific recidivism renders any judicial attempt to weigh them against each other legally infounded and inadmissible.

Parole chiave

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specific recidivism generic mitigating factors balancing prohibition Criminal Code inadmissible appeal sentencing guidelines legislative intent recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mellone Giovanni, rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla 4à recidiva ritenuta nella forma reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato stante il divieto legislativo dell'invocato bilanciamento, espressamente previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La Co si stent)-- La Presidente