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Ordinanza — n. 21134/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal lacking specific legal or factual arguments supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Beria inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the lower court's decision regarding his criminal liability and sanctions but offered only abstract deductions without supporting legal or factual reasons. The court ruled that the appeal failed because it lacked the specific arguments and data required to substantiate the request against the sufficient and logical reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic, presenting only abstract deductions devoid of the legal and factual reasons necessary to support the claim against a sufficiently motivated decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments abstract deductions sufficient motivation criminal liability appeal procedural dismissal sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERIA PAOLO nato a TORINO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Beria; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giuffizio di penale responsabilità del ricorrente ed al trattamento sanzionatorio inflitto, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Consigliere E