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Ordinanza — n. 21133/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21133/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Corrado Curnis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of the non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific, or critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are not specific but merely apparent repetitions of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution ground Article 131-bis lack of specific argumentation reiteration of rejected claims appellate review standards court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Curnis Corrado, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Curnis Corrado, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731
pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle "modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;
Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311
Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez.
sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311
279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311).
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Ordinanza — n. 8866/2026 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility as prior merits judgment already addressed the non-punishment defense.
Ordinanza — n. 8256/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded and specific regarding Art. 131-bis CP motivation defect.
Ordinanza — n. 33262/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the complaint concerns a non-punishment issue already reviewed by lower courts.
Ordinanza — n. 27584/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to already examined and rejected arguments on non-punishability and probation. The court rejects the request to apply Article 131-bis CP and probation under Law 689/1981. The appeal is inadmissible because the substantive issues were already fully reviewed and dismissed by the lower court with legally sound reasoning. The court finds no grounds for re-examination and upholds the original judgment. The decision confirms the finality of the lower court's assessment on probation eligibility and non-punishability defenses. The appellant bears the costs of the proceedings. The ruling emphasizes the binding nature of prior judicial evaluations on these specific criminal law points. The court maintains that the lower court's decision stands without further review.
Ordinanza — n. 705/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on non-punishability and generic mitigating circumstances as inadmissible factual arguments.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURNIS CORRADO nato a SARNICO il 17/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Curnis Corrado, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito e che, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Il giudice di appello (pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) ha richiamato circostanze in fatto (con le quali il ricorrente non si confronta) ritenute tali da escludere il carattere irrisorio dell'offesa arrecata, in conformità del principio di diritto secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle "modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;

Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d