Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Corrado Curnis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of the non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific, or critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are not specific but merely apparent repetitions of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a reasoned critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURNIS CORRADO nato a SARNICO il 17/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Curnis Corrado, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito e che, pertanto, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Il giudice di appello (pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) ha richiamato circostanze in fatto (con le quali il ricorrente non si confronta) ritenute tali da escludere il carattere irrisorio dell'offesa arrecata, in conformità del principio di diritto secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle "modalità della condotta" e alla "esiguità del danno o del pericolo" risulti caratterizzata da una offensività minima ( sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;
Sez. 6 n- 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d