Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual re-evaluation and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marzio Feno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground, alleging prescription of the crime, was improper because it required a factual re-evaluation of an event already crystallized in prior judgments. Furthermore, the remaining grounds were deemed repetitive and generic, merely questioning the motivation without offering distinct alternative factual arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts already determined in prior judgments or relies on generic allegations of motivation defects without distinct alternative factual constructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENO MARZIO nato a TORINO il 03/07/1969 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di Marzio Feno e la memoria inviata in limine; ritenuto che il primo motivo, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, non è consentito in questa sede, poiché presuppone una rivalutazione del fatto che, cristallizzato nelle sentenze di primo e di secondo grado come commesso (nei termini della contestazione portata dalla imputazione) al novembre 2017, non è mai stata contestata in precedenza nel giudizio di merito e non può pertanto essere formulata in questa sede, deputata alla valutazione del diritto ma deprivata della valutazione del fatto, come elemento di ricostruzione alternativa della vicenda storica; considerato che gli ulteriori motivi sono, nel loro complesso, come anche rivelato dal tenore della memoria inviata prima dell'udienza (ove si fa riferimento alle censure rivolte dalla difesa con l'impugnazione di primo grado) meramente ripetitive e dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto che già sono state oggetto dell'appello, adeguatamente affrontate e risolte dalla decisione d'appello, in assenza di omissioni motivazionali e di manifeste illogicità motivazionali, nemmeno enucleate nei motivi, che parlano confusamente e promiscuamente di "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità" della motivazione, ponendosi in conflitto concettuale del costante insegnamento di questa Corte secondo cui la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, indice ineludibile della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co sigliere Esteisore La P