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Ordinanza — n. 21131/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Pastore's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances. The appellate court correctly refused the request because no positive evidence existed to support the applicant's lack of negative personality traits, aligning with established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and Pastore was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The application of the statutory reduction for lack of negative personality traits requires positive evidentiary elements; mere absence of negative factors is insufficient without positive proof of good conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62 bis penal code positive evidentiary elements negative personality traits inadmissible appeal court costs and fine judicial fact finding circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif.
legge 24 luglio 2008, n. 125
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.
art. 62 bis cod. pen
In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE VINCENZO nato a ANDRIA il 04/02/2001 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pastore Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 11 della sentenza) ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili. In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il