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Ordinanza — n. 21130/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual re-evaluation and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate factual elements regarding the crime of concealing insolvency. The court held that the lower court correctly identified the specific legal nature of the offense and denied generic mitigating circumstances due to a lack of positive evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 641 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The Court of Cassation rejects appeals seeking a re-evaluation of factual elements already examined by the court of first instance, as such requests are not admissible in the stage of legality; furthermore, the application of generic mitigating circumstances requires positive elements, and their absence legally justifies the denial of such reduction.

Parole chiave

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admissibility of appeal re-evaluation of facts generic mitigating circumstances concealing insolvency penal discretion sanzioni penali attenuazione della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 641 c.p.
Letto il ricorso di Sparvieri Valter, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 641 cod.
Art. 62-bis c.p.
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62 bis cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif.
art. 641 cod. pen
Letto il ricorso di Sparvieri Valter, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 641 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARVIERI VALTER nato a MONTENERO DI BISACCIA il 09/02/1974 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sparvieri Valter, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 641 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, non è consentito in quanto propone una rivalutazione di elementi fattuali non proponibile in sede di legittimità e già vagliati dalla corte di merito (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) che, alla stregua degli stessi, ha riqualificato la vicenda ravvisando l'elemento costitutivo della dissimulazione dello stato di insolvenza dell'imputato,che differenzia la fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. da quella di truffa. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La Corte territoriale (pag. 9 della sentenza) ha motivato tale diniego in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e della ricorrenza, di contro, di dati di segno negativo ostativi ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio. In tal modo si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nella specie l'onere argomentativo in ordine al (modesto) superamento della pena detentiva irrogata rispetto al minimo edittale deve ritenersi implicito nel riferimento alla proclività a delinquere dell'imputato che la Corte territoriale ha ricavato dagli specifici e numerosi precedenti penali ( pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in