Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reproducible criticism of lower court's legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Angelo Buda inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the legal qualification of the act as robbery, arguing it was improperly characterized. The court rejected this because the criticism was already adequately examined and dismissed by the lower judges with sound legal arguments regarding the violence and instrumental nature of the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground consists of reproducible criticism of the lower court's reasoning, which has already been adequately examined and dismissed with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDA ANGELO nato a CATANIA il 24/10/1958 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Buda; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, stante la violenza posta in essere dal prevenuto -strattonando la vittima- in rapporto di strumentalità e consequenzialità con il precedente furto); che tale motivo, peraltro, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co si