Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation regarding base penalty and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sira Zakaria inadmissible, upholding the lower court's sentence despite the appellant's claim of sentencing errors. The appellant argued that the base penalty was improperly calculated and that an aggravating circumstance should have been excluded, yet the appellate court maintained the original sentence based on established sentencing guidelines. The court ruled that sentencing discretion is protected under Italian law, requiring only a global assessment of relevant factors rather than a detailed re-evaluation of the penalty's congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.; Art. 80, comma 2 D.P.R. n. 309/1990: The Court of Cassation cannot review the congruity of the base penalty as it falls within the discretion of the trial judge, provided the reasoning is not arbitrary and cites the dominant aggravating or mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRA ZAKARIA (ALIAS SIRA ZAKARIA NATA IL 26/08/1975) nato il 26/08/1978 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sira Zakaria, Rilevato che con l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte di appello - pur a fronte della parziale assoluzione dal reato di cui al capo F (episodio sub 3) e della esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 - mantenuto la medesima pena base determinata dal primo Giudice in relazione a tale addebito ( anni 7 mesi 6 di reclusione ed euro 60.000,00 di multa); ritenuto che la doglianza è manifestamente infondata.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).
E' da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 già cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 già cit.), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il riferimento alla gravità del fatto (elemento ritenuto decisivo) a fronte (.4) , , del quale è stata giudicata "equa" la rideternninazione della pena base in misura poco superiore al minimo edittale (si vedano, in particolare le pagg. 6-7 della sentenza impugnata).
L'intervenuta esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 non poteva in alcun modo influire sulla rideterminazione della pena operata dalla Corte di merito in quanto essa risulta essere stata valtata dal primo Giudice, unitamente alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in termini di equivalenza alle concesse attenuanti generiche e tale giudizio di bilanciamento non poteva essere modificato stante il divieto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 Il Consi l(rè