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Ordinanza — n. 21122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to unarguable grounds and contrary to established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Saverio Missale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Missale argued that the lower court's decision violated specific criminal code articles regarding sentencing and legal characterization, but the Court found these claims unarguable and inconsistent with prior jurisprudence. Consequently, the Court rejected the appeal because the arguments merely reproduced previously dismissed points without critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are unarguable, merely reproduce points already decided, or are in manifest contradiction with established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal unarguable grounds manifest contradiction reproductive arguments court costs order criminal procedure Corte di Cassazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
6 e 7 della sentenza sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 712 cod. pen
6 e 7 della sentenza sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSALE SAVERIO nato a CATANIA il 30/06/1964 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saverio Missale; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul prevenuto e pienamente comprovante gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata e pagg. 6 e 7 della sentenza sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.); che, peraltro, tali motivi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato di evidenziare la Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Consi