Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible punitive treatment arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Domenico Marangi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as generic due to abstract legal arguments lacking factual support, while the second was deemed inadmissible because it concerned the punitive treatment rather than the substantive crime. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for challenging the lower court's decision on subjective elements and sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, or if they concern the punitive treatment rather than the substantive legal qualification of the crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANGI DOMENICO nato a MARTINA FRANCA il 18/04/1997 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Marangi; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sul possesso del bene e l'evidenza delle anomalie in esso presenti); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il