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Ordinanza — n. 21120/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not fit statutory categories under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Vincenzo D'Onofrio inadmissible because the stated grounds failed to meet any of the specific categories required by Article 606 of the Italian Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were found to lack the necessary legal basis for a review by the Supreme Court, resulting in the rejection of the entire petition. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must strictly adhere to statutory grounds; failure to do so renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory categories criminal procedure code procedural costs motivi di cassazione revisione in materia penale ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Letto l'atto di appello di Vincenzo D'Onofrio, qui pervenuto a seguito di riqualificazione quale ricorso per cassazione, unico rimedio consentito nel caso; considerato che i motivi non elaborano alcuna delle categorie del giudizio di cassazione, come previste dall'art. 606, comma 1, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Letto l'atto di appello di Vincenzo D'Onofrio, qui pervenuto a seguito di riqualificazione quale ricorso per cassazione, unico rimedio consentito nel caso; considerato che i motivi non elaborano alcuna delle categorie del giudizio di cassazione, come previste dall'art. 606, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO VINCENZO nato a SAN PAOLO DI CIVITATE il 24/01/1960 avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIUDICE DI PACE di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto l'atto di appello di Vincenzo D'Onofrio, qui pervenuto a seguito di riqualificazione quale ricorso per cassazione, unico rimedio consentito nel caso; considerato che i motivi non elaborano alcuna delle categorie del giudizio di cassazione, come previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendo pertanto non consentiti ex art. 606, corna 3, cod. proc. pen. e quindi causa di inammissibilità dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Es