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Ordinanza — n. 21119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being reproducible of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Stamato's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning regarding Article 648-bis of the Penal Code, was deemed unprovable because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked critical analysis of the factual basis and attempted an extrajudicial re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are reproducible of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first instance and appeal, lacking critical analysis of the factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible arguments lack of critical analysis Article 648-bis penal code cassation review scope bandiera protezione dei segni pubblici bandiera di comodo

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Marcello Stamato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Marcello Stamato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATO MARCELLO nato a CASSANO ALLO IONIO il 22/05/1981 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello Stamato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato al ricorrente); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co sig