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Ordinanza — n. 21117/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Leone's appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments. The appellant contested the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found his grounds to be abstract and devoid of necessary evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and lack the specific legal reasons and factual data required to support the request against a sufficient and non-illogical motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of factual data abstract arguments criminal liability review court costs procedural dismissal furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIOVANNI nato a TARANTO il 03/10/1960 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Leone; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, sono del tutto generici in quanto prospettano deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co sigliere E