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Ordinanza — n. 21114/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction as arguments are inadmissible and non-justiciable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Staltaro inadmissible, ordering him to pay all associated costs. The appellant challenged the lower court's fraud conviction and sentencing, arguing violations of procedural and penal codes. The court rejected these claims because the arguments were either repetitive of previously dismissed points or concerned the discretionary sentencing phase, which falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals regarding sentencing discretion or arguments not challenging specific factual misinterpretations are inadmissible as they exceed the scope of the appellate review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review fraud conviction appeal procedural violation claim appellate jurisdiction limits sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Domenico Staltaro; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STALTARO DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/11/1986 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Staltaro; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità del prevenuto nel contestato reato di truffa); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile, che ha inviato memoria con conclusione e nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Bruno Lombardo che liquida in complessivi C 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co siglier Estensore La