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Ordinanza — n. 21113/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Jemma inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the argument on the accused's responsibility merely repeated issues already properly analyzed by lower courts without new critical examination. The second ground regarding prescription was found unfounded as multiple suspensions extended the limitation period to July 2025. Consequently, the appeal was dismissed for inadmissibility, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined by the lower courts without critical analysis, or if it concerns a matter not subject to review by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis criminal prescription period procedural time limits Cassazione Rome court costs and fine sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99, second comma, of the Criminal Code
Art. 161, second comma, of the Criminal Code
Art. 360, n. 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEMMA NICOLA nato a SIDERNO il 13/04/1991 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Jeinina; considerato che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza che, in linea con quella di primo grado, ha incentrato la responsabilità dell'imputato sulla titolarità in capo a costui dello carta Postepay su cui è stato effettuato il versamento frutto della truffaldino, circostanza nemmeno contestata dallo Jenna); osservato che il secondo motivo, che invoca la prescrizione, è manifestamente infondato alla luce delle plurime sospensioni intervenute nel corso del processo (per complessivi 265 giorni) che, in considerazione degli aumenti ex art. 99, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., porta il termine finale al 25 luglio 2025; ritenuto che il terzo motivo non sia in questa sede consentito, in quanto teso alla rivalutazione di un aspetto del trattamento sanzionatorio scevro da manifesta illogicità e quindi sottratto al sindacato di questa Corte; rilevatovall'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del processo ed alla sanzione di C 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, per la colpa nella causa di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Coisigliere Estensore La Preside