Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21111/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21111/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDETTA LUIGI nato a SAN SEVERO il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Luigi D'Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21111/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanità del lavoro violazione dei doveri professionali regolamento aziendale lavoro pericoloso violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro garanzia di un'attività irreprensibile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDETTA LUIGI nato a SAN SEVERO il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi D'Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con igli