Ordinanza — n. 21111/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDETTA LUIGI nato a SAN SEVERO il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Luigi D'Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21111/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDETTA LUIGI nato a SAN SEVERO il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi D'Addetta; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante delle più persone riunite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con igli