Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific procedural defects and unreviewable factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alleged violations of procedural articles regarding the defendant's absence and lack of legal representation. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previous censures without critical analysis and sought a review of factual findings outside the scope of appellate jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 comma 2 and Art. 533 comma 1 of the Code of Criminal Procedure; The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate evidence or challenge factual findings without identifying specific procedural defects or demonstrating that the lower court's reasoning was critically flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI' MOHAMED (CUI 061PIIFZ) nato il 10/03/2003 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Alì; considerato che, anche a non voler ritenere l'impugnazione immediatamente inammissibile, in quanto presentata da difensore di ufficio di imputato assente, in carenza di procura ad impugnare, i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale quanto all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 sentenza impugnata sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Con