Cassation court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of critical analysis of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law regarding Article 131 bis of the Penal Code, but the court found these claims unproven because they merely repeated arguments already rejected by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the appeal lacked critical analysis of the original judgment's reasoning on the minor damage and low degree of guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing a critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCAN AURELIA ROXANA nato il 18/03/1990 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aurelia Roxana Lucan; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, in considerazione della non esiguità del danno cagionato e del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta della prevenuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Corsiglie