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Ordinanza — n. 21106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and non-justiciable sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Augusto Cesana inadmissible, ordering him to pay all associated costs. The appellant argued for procedural flaws regarding the statute of limitations for a criminal complaint and contested the sentencing leniency. The court rejected these claims as either procedurally barred or non-justiciable at this stage, citing established principles on sentencing review.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals challenging the timeliness of a criminal complaint are inadmissible if the defect was already properly examined by lower courts, while arguments regarding the quantification of generic mitigating circumstances and provisional fines are non-justiciable in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations defect sentencing review limitation generic mitigating circumstances provisional fine quantification condono delle spese procedurali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
Letto il ricorso di Augusto Cesana e le memorie inviate in limine; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità quanto al termine per proporre querela di cui all'art. 124 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 124 cod. pen
Letto il ricorso di Augusto Cesana e le memorie inviate in limine; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità quanto al termine per proporre querela di cui all'art. 124 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
17 e 18 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla corretta quantificazione dell'importo della provvisionale, peraltro non ex se deducibile in Cassazione - Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESANA AUGUSTO nato a CARATE BRIANZA il 03/02/1964 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Augusto Cesana e le memorie inviate in limine; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità quanto al termine per proporre querela di cui all'art. 124 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 15 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela); ritenuto che il secondo motivo e il terzo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della provvisionale, sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla corretta quantificazione dell'importo della provvisionale, peraltro non ex se deducibile in Cassazione - Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile, che ha inviato memoria con conclusione e nota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi che liquida in complessivi C 2686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Conigliere Estensore L