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Ordinanza — n. 21105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; grounds merely repeated lower court arguments without specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo Rivetta's appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Article 581(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were found to be a mere repetition of the 'cahiers de doléances' presented to the Court of Appeal rather than a substantive legal critique. Consequently, the court ruled that these grounds were repetitive and failed to meet the standard of reasoned criticism mandated by Article 606(1)(e).

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the arguments presented to the lower court without providing a specific, reasoned legal critique.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetitive arguments cassation lack of reasoned critique cahiers de doléances Article 581 c.p.p. motivi di cassazione sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Lorenzo Rivetta; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
3 e 4, con argomentazioni del tutto prive da illogicità, tanto meno manifesta, come richiesto dallo standard dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVETTA LORENZO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 11/08/1989 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Rivetta; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dell'appello operata nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevato che sia in relazione alla responsabilità che sul trattamento sanzionatorio, la Corte si era profusa in adeguata motivazione, rispettivamente a pg. 3 e 4, con argomentazioni del tutto prive da illogicità, tanto meno manifesta, come richiesto dallo standard dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d1eciso in Roma, il 15/04/2025 Il CorsigliereEstensore La Presi