Cassation appeal dismissed as inadmissible for being unarguable and outside the scope of appellate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Edoardo Dall'Olio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's decision violated procedural articles regarding motivation and evidence, but the court found these arguments unarguable and merely repetitive of issues already correctly resolved by the appellate judges. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are unarguable, repetitive of previously rejected arguments, or constitute a request for a new evaluation of evidence outside the scope of the appellate review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'OLIO EDOARDO nato a MILANO il 23/03/1989 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Edoardo Dall'Olio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sul completo ed esauriente compendio probatorio comprovante la responsabilità del prevenuto per il reato contestato oltre ogni ragionevole dubbio); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Øeciso in Roma, il 15/04/2025 Il C s