Italian Supreme Court dismisses appeal claiming trial court misinterpreted evidence and violated criminal law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ait Hakkou Ouassama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence regarding Article 424 of the Penal Code and violated Article 131 bis, but the Court found these claims unreviewable in a legality proceeding. The Court ruled that the appellant's arguments merely requested a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural distortions, which falls outside the scope of Supreme Court review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or an alternative reading of sources without analytically identifying specific procedural distortions or violations of law by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HAKKOU OUSSAMA nato il 05/01/1984 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oussama Ait Hakkou; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale ed il travisamento della prova in ordine all'art. 424 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato contestato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co